{"id":1719,"date":"2025-04-25T10:37:24","date_gmt":"2025-04-25T08:37:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hermescse.eu\/?p=1719"},"modified":"2025-04-25T10:37:31","modified_gmt":"2025-04-25T08:37:31","slug":"pubblica-amministrazione-e-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/pubblica-amministrazione-e-compliance\/","title":{"rendered":"Pubblica Amministrazione e Compliance"},"content":{"rendered":"<p>Scrivere di <strong>Compliance<\/strong> nella <strong>Pubblica Amministrazione<\/strong> (PA) potrebbe apparire secondo i punti di vista poco realistico, piuttosto ottimista, o semplicemente non facile (e personalmente opto per quest\u2019ultima soluzione).\u00a0 Pur riconoscendo che il termine Compliance sia ormai abbastanza diffuso nel mondo degli studi e delle imprese, a beneficio di chi possa non essere edotto, e della materia e del contesto operativo, ne traccer\u00f2 un breve excursus.<\/p>\n<p>Sul web \u00e8 facile trovare indicazioni a riguardo e una di esse, ad esempio, riporta che:<br \/>\n\u201cla compliance cura e consolida l\u2019immagine aziendale dal punto di vista della correttezza delle procedure e del rispetto delle norme, al fine di non incorrere in sanzioni che potrebbero danneggiare la reputazione dell\u2019azienda nei confronti dei clienti, dei partner e di tutte le parti interessate in generale.\u201d<br \/>\nQuesta definizione chiarisce che il campo d\u2019intervento della compliance \u00e8 nel mondo delle imprese e dell\u2019organizzazione aziendale, in un contesto di prodotti o di servizi offerti, acquistati o fruiti da utenti, clienti e pubblico interessato.<br \/>\nPer fissare ancor pi\u00f9 il punto, sottolinerei che nel nostro ordinamento non \u00e8 data una definizione esplicita di compliance. Nel nostro Paese, per indicare tale funzione, si parla di \u201cconformit\u00e0\u201d (pi\u00f9 in generale di conformit\u00e0 alle norme), e ritengo che il termine sia derivato da quella che s.e. \u00e8 la sola definizione riportata in un testo normativo interno, il cui contesto riguarda la Direttiva Europea MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) e attiene alla legislazione inerente alla valorizzazione del risparmio e alla tutela dei risparmiatori. Tale direttiva \u2013 2004\/39\/CE \u2013 imponeva alle imprese di riferimento l\u2019obbligo d\u2019istituzione di una funzione di compliance, chiarendo peraltro che nel mondo delle imprese soggette alla MiFID poteva anche non essere presente la funzione di audit, ma quella della compliance era obbligatoria. Nel recepimento nazionale di tali disposizioni, la Banca d\u2019Italia definisce, nelle sue \u201cIstruzioni di Vigilanza\u201d, la tipologia di rischio che la \u201cnuova\u201d funzione deve presidiare:<\/p>\n<p>\u201c<em>Il rischio di non <strong>conformit\u00e0<\/strong> alle norme \u00e8 il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di leggi o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Ne consegu\u00ec che la compliance, fino ad allora sconosciuta ai pi\u00f9, trov\u00f2 finalmente dimora anche nel nostro Paese, dove facevano eccezione alcune realt\u00e0 economico-industriali proiettate sui mercati esteri o di diretta emanazione estera, dove gi\u00e0 tale funzione era ampiamente operativa e diffusa da decenni. \u00a0A rischio di apparire irriverente, mi sento di dire che ci\u00f2 avvenne in un certo senso <em>obtorto collo<\/em>, in quanto la funzione fu imposta da normative esterne (UE). \u00c8 doveroso che spieghi il senso del mio \u201cobtorto collo\u201d: il sistema attinente le attivit\u00e0 finanziare e l\u2019impiego del risparmio, nel quale fu per primo introdotta normativamente quella che a tutti gli effetti era una \u201cnuova\u201d funzione, era gi\u00e0 accompagnato nel suo operare da plurime strutture di vigilanza e controllo a diversi livelli, e l\u2019introduzione della compliance fu nell\u2019immediato vissuta dalle imprese del settore, obbligate ad \u00a0ottemperare in tempi anche piuttosto stretti, come un ulteriore aggravio e costo da sopportare e considerato peraltro, secondo i punti di vista allora prevalentemente sussurrati, non del tutto necessario: si trattava di una nuova casella da riempire, da affidare a qualcuno con un\u2019etichetta sulla porta, e devo dire che le soluzioni proposte e al momento adottate furono da questo punto di vista, in\u00a0 alcuni casi, anche piuttosto \u201ccreative\u201d.<br \/>\nFortunatamente, furono poi man mano chiariti aspetti, indicate regole e spirito di approccio, diversi e pi\u00f9 costruttivi rispetto al poco favore iniziale, con uno sforzo tutto sommato\u2014bench\u00e9 obbligato\u2014piuttosto volenteroso nel trovare e perseguire la giusta dimensione, non solo operativa, ma motivazionale, una volta che questa venne meglio delineata e compresa.<br \/>\nRispetto al termine \u201c<strong>conformit\u00e0<\/strong>\u201d chiarisco subito che non lo condivido. Lo considero anzi inadeguato se non inadatto. Per essere pi\u00f9 esplicito, lo vedo privo, dal punto di vista comunicativo, di afflato educativo.\u00a0Conformit\u00e0 \u00e8 un termine che richiama \u201cl\u2019essere conforme\u201d, \u201cconformarsi\u201d, in una accezione che trovo abbia anche riflessi non positivi. <a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/vocabolario\/conformare\/\">Conformarsi vuol dire agire in modo conforme: conformarsi alla legge, alle regole, alle disposizioni vigenti, ma anche adattarsi con facilit\u00e0, ovvero conformarsi alle opinioni, agli usi prevalenti, alle mode<br \/>\n<\/a><\/p>\n<p>\u00c8 pur vero che il conformarsi pu\u00f2 rappresentare una scelta, ma l\u2019idea che \u00e8 possibile avvertire nell\u2019uso comune \u00e8 che essa possa attenere pi\u00f9 a una scelta individuale\u2014certamente legittima\u2014rispetto alle congiunture affrontate, necessit\u00e0 e convenienze vissute, ma non di sistema. In teoria, cio\u00e8, ci si pu\u00f2 anche conformare, per convenienza o necessit\u00e0, a comportamenti apparentemente corretti ma che nella sostanza possono non esserlo affatto in ragione dell\u2019intenzione o di scopi ulteriori.<br \/>\nQuando osservo di trovare mancante la percezione del senso educativo nel termine conformit\u00e0\u2014del quale avverto al contrario un significato impositivo\u2014\u00e8 perch\u00e9 nelle societ\u00e0 attuali, pensiero filosofico a parte, pare prevalente la sensazione che ogni cosa venga misurata in termini s\u00ec di valore, ma pi\u00f9 spesso in senso economico-monetario piuttosto che ideale.<br \/>\nQuella appena espressa \u00e8 una riflessione posta come spunto per sottolineare l\u2019importanza, nell\u2019ambito PA, di far propri quindi, non solo i valori, ma anche le procedure e i presidi di controllo che caratterizzano l\u2019azione di una funzione di compliance. Procedure e presidi, da strutturare per la gestione delle attivit\u00e0, non solo al fine di tenerle meramente in linea con le disposizioni normative, ma anche per costruire un modello organizzativo che permetta un controllo nel continuo su atti e processi. Modello che deve essere condiviso da tutte le strutture e operatori coinvolti, al fine di renderli soggetti e non solo oggetti dei controlli stessi, e tale da portare a superare l\u2019avversione ai controlli presente in qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia. Consapevolezza e condivisione, da parte dei singoli e non solo, della giustezza delle regole che governano il sistema, sono i mattoni imprescindibili della convivenza sociale e della corretta amministrazione degli interessi comuni.<\/p>\n<p>Tornando quindi a cosa sia la compliance, e assunto che essa \u00e8 inquadrata e strutturata come funzione e attivit\u00e0 di controllo (come gi\u00e0 accennato, l\u2019ennesima), perch\u00e9 promuovere la sua necessit\u00e0, o anche, perch\u00e9 soffermarsi su come diffonderla o incardinarla, dal privato, anche nella PA?<br \/>\nPare corretto interrogarsi e riflettere su quanto questo abbia senso, in un Paese che nonostante gli sforzi impiegati e i progressi raggiunti soprattutto negli anni pi\u00f9 recenti, nella semplificazione normativa, trasparenza e adeguamento tecnologico della PA, ancora soffre un deficit di efficienza stratificato, aggravato peraltro dal sentore di rischi, sempre dietro l\u2019angolo, di irregolarit\u00e0 diffuse quando non di corruzione.<br \/>\nDi fronte a questi interrogativi, trovo che la risposta possa essere pi\u00f9 che positiva, ove si consideri che l\u2019azione della compliance\u2014e questo vale tanto per le organizzazioni private che pubbliche\u2014non si focalizza sui controlli preventivi, forieri spesso di aumentare la burocrazia e la lentezza della macchina amministrativa, ma neanche su quelli successivi, che portano cio\u00e8 a determinare a posteriori conseguenze sanzionatorie senza tuttavia avere impedito comportamenti illegali o irregolari. La compliance deve al contrario agire in fase di avvio dei processi e successivamente monitorarli, al fine di generare un contesto che sia favorevole al rispetto delle regole e all\u2019adozione delle migliori prassi operative (c.d. <em>best practices<\/em>).<\/p>\n<p>In linea di principio l\u2019azione della PA dovrebbe per definizione essere conforme alla legge e ai regolamenti. Per dirla in altri termini, poich\u00e9 i soggetti pubblici esistono per perseguire un interesse pubblico, tutti essi dovrebbero essere per primi rispettosi delle regole, ovvero: <em>compliant<\/em>, alle normative di rango primario e secondario.<br \/>\nI dati ISTAT sulla situazione del Paese e dell\u2019economia italiana hanno man mano negli anni dato lo specchio delle criticit\u00e0 e cambiamenti, attuati, e ancora necessari. Da ultimo anche i dati del 2024 non hanno mancato di segnalare, nelle difficolt\u00e0 incontrate rispetto alle situazioni indotte da elementi esterni al nostro Paese, la resilienza e la reattivit\u00e0, e dei singoli e del sistema, ai cambiamenti e alle difficolt\u00e0 pur provenienti da situazioni anche globali, con interventi volti al mantenimento e difesa, per quanto e ove possibili, degli interessi del nostro tessuto civico ed economico, ma anche in prospettiva futura di miglioramento e modernizzazione del contesto sociale e produttivo.<br \/>\nLa velocizzazione continua delle attivit\u00e0, mercati e concorrenza, si \u00e8 scontrata spesso con l\u2019inefficienza della macchina amministrativo-burocratica. Quante volte imprenditori grandi e piccoli hanno esternato le preoccupazioni del sistema economico-produttivo riguardo l\u2019arretratezza, lentezza, e scarsa capacit\u00e0 del nostro sistema amministrativo nello stare al passo con i sistemi di altri Paesi, con la penalizzazione che ne consegue per le nostre imprese in termini di velocit\u00e0 concorrenziale, rispetto ad altri che optano per procedure pi\u00f9 snelle.<br \/>\nTuttavia, spesso l\u2019argomento, pur legittimamente sentito e senz\u2019altro reale per plurimi aspetti, si \u00e8 qualche volta complicato nel soffermarsi sul fatto che a meno controlli corrisponda o possa corrispondere, una maggiore criticit\u00e0 per corruzione.<br \/>\nDi fatto, la situazione attuale \u00e8 che la compliance viene comunemente evocata all\u2019interno del mondo societario privato, e oggi come in passato, raramente accostata alla PA, nonostante che nel settore pubblico sia manifesta l\u2019esigenza di effettuare verifiche rispetto all\u2019osservanza della normativa specifica, quale forma di garanzia dell\u2019attuazione dei principi di legalit\u00e0, buon andamento e imparzialit\u00e0 che devono informarne l\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>\u00c8 l\u2019articolo 97 della Costituzione, a indicare che:<br \/>\n\u201c<em>I pubblici uffici sono organizzati [\u2026] in modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialit\u00e0 dell&#8217;amministrazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>E in effetti il processo di ammodernamento della macchina amministrativa si \u00e8 da allora orientato verso una visione di mutamento culturale della PA, che nella seconda met\u00e0 del secolo scorso non poteva che riferirsi a una sorta di visione aziendalista degli apparati e strutture dello Stato, portando a esplorare in tale contesto, gravemente elefantiaco e per tanti versi opaco, logiche di gestione prima solo privatistiche, ovvero ipotesi di pianificazione, controllo ed efficienza delle strutture e misura dei risultati, nonch\u00e9, non certo ultime, di accettazione e attuazione della trasparenza degli atti e operativa.<br \/>\nNel 1979 il Ministro per la Funzione Pubblica, Massimo Severo Giannini, commentava nel suo \u201cRapporto sui principali problemi dell\u2019Amministrazione dello Stato\u201d: \u201c[\u2026] il diverso tipo di rapporto tra amministrazione e cittadini trova scarsa emersione nelle leggi, alcune delle quali ormai troppo invecchiate, e comunque non\u00a0 rispettose della garanzia della libert\u00e0 dei cittadini, tra cui prima la libert\u00e0 di essere informati circa i fatti dei poteri pubblici [\u2026]\u201d e ancora, a proposito del rapporto di fiducia e della figura dello Stato: \u201c[\u2026] per i cittadini esso non \u00e8 un amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, irragionevole, lontana [\u2026]\u201d.<br \/>\nNel 1993 il\u00a0Dipartimento per la Funzione pubblica, Ministro dell\u2019epoca Sabino Cassese, present\u00f2 il suo \u201cRapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni\u201d. Anche in questo caso numerose furono le indicazioni riguardo gli impedimenti e le necessit\u00e0 gravanti sulla PA. Ottima fu la focalizzazione, operata con la stesura di un vero e proprio decalogo, che indicava in modo diretto e concreto gli aspetti problematici che necessariamente si posero e si pongono tuttora, a monte di qualsivoglia attivit\u00e0 di analisi e studio rivolta all\u2019applicazione di un\u2019attivit\u00e0 di compliance nella PA.<\/p>\n<p>Per quanto interessante, sarebbe qui troppo lungo riportare il documento per intero. Lasciando alle note a fine testo i dovuti riferimenti, ne trascrivo alcune parti al fine di fornire un contributo rispetto a quanto appena affermato in tema di compliance nella PA:<br \/>\n1 \u2013 \u201cgli uffici pubblici debbono rispondere alla domanda di servizi collettivi, dall\u2019ordine all\u2019istruzione, alla tutela della salute, alla salvaguardia dell\u2019ambiente. Anche per i servizi collettivi il consumatore \u00e8 sovrano. Se le funzioni pubbliche non rispondono a queste esigenze, perch\u00e9 la loro organizzazione \u00e8 imperfetta, o perch\u00e9 gli interessi dei fornitori dei servizi prevalgono su quelli dei fruitori, gli uffici pubblici finiscono per costare pi\u00f9 di quanto rendono\u201d.<br \/>\n5 \u2013 \u201cse gli uffici pubblici non riescono a misurare il ruolo e rendimento, il rispetto della legge diventa un rito formalistico, che perde di vista il fine ultimo della loro attivit\u00e0\u201d.<br \/>\n10 \u2013 \u201cse la voce dei fruitori dei servizi (che sono anche i contribuenti e sopportano, quindi, il loro carico fiscale) non si fa sentire, prevarranno gli interessi dei fornitori o di quelli dei clienti\u201d.<br \/>\nQuanto appena riportato, per concordare nuovamente sul fatto che la trasparenza non pu\u00f2 che aiutare la Pubblica Amministrazione a essere <em>compliant<\/em>. Trasparenza infatti vuol dire migliore gestione della cosa pubblica dal punto di vista sia economico che organizzativo, oltre che stimolo alla capacit\u00e0 dell\u2019amministrazione, ad essere trasparente e ascoltare i cittadini, e alla responsabilizzazione delle funzioni manageriali pubbliche (c.d. accountability).<\/p>\n<p>A sottolinearne la rilevanza, \u00e8 peraltro anche riconducibile allo stesso articolo 97 della Costituzione, il principio di pubblicit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, che impone alla PA l\u2019obbligo di rendere visibile e verificabile il proprio operato, sia per quanto svolto all\u2019interno della struttura pubblica, sia e soprattutto all\u2019esterno di essa, al fine di rendere possibile l\u2019esercizio del potere di controllo da parte dei cittadini.<br \/>\nCome anticipato in apertura, l\u2019argomento compliance nella PA non \u00e8 semplice, \u00e8 vasto, e capace di portare nei ragionamenti, a considerare e riflettere su molteplici aspetti e fronti aperti, tutti indubbiamente esplorabili ma con necessit\u00e0 di tempi e spazi adeguati.<br \/>\nCercando di arrivare a concludere, la compliance nella PA non pu\u00f2 che richiamare alla mente il principio di legalit\u00e0 che ne deve modellare l\u2019organizzazione e l\u2019attivit\u00e0: quel \u201cbuon andamento\u201d il cui principio, incardinato all\u2019articolo 97 della Costituzione, trova attuazione con la legge n. 241\/1990 sul procedimento e la trasparenza, emanata al fine di assicurare, appunto, l\u2019efficacia dell\u2019azione amministrativa e la sua rispondenza all\u2019interesse pubblico, ovvero la sua efficienza, efficacia ed economicit\u00e0.<br \/>\nE qui vale la pena notare che i principi di economicit\u00e0 ed efficacia costituiscono in effetti criteri di matrice economico-aziendalista normalmente seguiti per le attivit\u00e0 private.<\/p>\n<p>Questo ulteriore riferimento a concetti in uso nel campo \u201cprivato\u201d, porta a considerare per esso, in tema di responsabilit\u00e0 e corruzione, il Dlgs. 231\/2001, che stabilisce le responsabilit\u00e0 degli enti per gli illeciti amministrativi commessi da dipendenti o amministratori, mentre, dal lato pubblico, la legge n. 190\/2012 (c.d. legge Severino), che introduce nella lotta alla corruzione un approccio integrato di tipo preventivo-repressivo con misure volte appunto a prevenire e reprimere la corruzione nella pubblica amministrazione, l\u2019introduzione nel codice penale di modifiche alla disciplina dei reati contro la PA, e l\u2019istituzione dell\u2019ANAC (Autorit\u00e0 Nazionale Anti Corruzione), deputata alla prevenzione della corruzione nell\u2019ambito della Pubblica Amministrazione e nelle societ\u00e0 da essa partecipate e controllate.<br \/>\nQuale estensione logico-formale di questa dualit\u00e0, si pu\u00f2 dire che il punto di contatto fra il modello pubblicistico (L. 190\/2012 e ANAC) e quello privatistico (Dlgs. 231\/2001), \u00e8 rappresentato dalle societ\u00e0 private controllate da enti pubblici.<br \/>\nAncora, il pi\u00f9 velocemente e brevemente possibile, la L. 190\/2012 istituisce nella PA la figura del RPCT, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (le due figure, inizialmente separate, confluirono poi in una unica con il Dlgs. n. 97\/2016).<br \/>\nProseguendo nel riepilogare la normazione continua, tesa negli intenti a innovare, modificare, rendere pi\u00f9 efficace l\u2019azione amministrativa delle strutture pubbliche, vale anche rammentare che L\u2019ANAC approva su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che viene aggiornato periodicamente tenendo conto delle novit\u00e0 normative. Tale piano nazionale fornisce alle amministrazioni le linee di indirizzo utili alla redazione del Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione\u00a0e\u00a0della Trasparenza (PTPCT), al fine di promuovere efficaci misure, appunto, di prevenzione della corruzione. In proposito non \u00e8 inopportuno segnalare che i primi esami compiuti dall\u2019ANAC rispetto a tali piani triennali, risultarono essere intesi dalle amministrazioni soggette al controllo come un\u00a0mero adempimento formale\u00a0senza importanza: un altro dei documenti da stilare e mettere agli atti per dimostrare di avere adempiuto.\u00a0L\u2019ANAC\u00a0pot\u00e9 verificare infatti che addirittura si trattava in diversi casi di copia e incolla da documenti di altre amministrazioni similari, fatto senza neanche cambiarne i riferimenti. Si ignorava cio\u00e8 completamente il fondamento dei piani da produrre e mettere in atto, e ancor pi\u00f9 la loro\u00a0dinamicit\u00e0, del tutto opposta alla staticit\u00e0 di un adempimento appena formale.<\/p>\n<p>In tale mutevole scenario teso alla semplificazione, trasparenza e ammodernamento della macchina amministrativa, soggetto cio\u00e8 a pi\u00f9 implementazioni, occorre anche rammentare il PIAO, acronimo di\u00a0Piano integrato di attivit\u00e0 e organizzazione. Introdotto dal decreto legge n.\u00a080\/2021 articolo 6, e poi definito dal decreto ministeriale del 30 giugno 2022, fu ideato, come strumento di semplificazione per le pubbliche amministrazioni, come documento unico di programmazione e governance teso a superare la frammentazione degli strumenti in uso<strong>,\u00a0<\/strong>accorpando tra gli altri i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parit\u00e0 di genere, del lavoro agile e dell\u2019anticorruzione, con durata triennale, ma aggiornato annualmente.<br \/>\nPer rimarcare quanto incida e quanto sia forte nell\u2019organizzazione e nello svolgimento delle attivit\u00e0 della Pubblica Amministrazione il sentimento di contrasto al pericolo (non pi\u00f9 solo rischio) di corruzione, e quanto ci\u00f2 necessariamente contribuisca ad appesantire la macchina amministrativa, si potrebbe proseguire citando le normative, introdotte anche nella PA, riguardo il \u201cwhistleblowing\u201d. Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore, che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze, che ragionevolmente possono portare a ritenere che un&#8217;irregolarit\u00e0 o un fatto illecito si sia verificato. In parole povere, si tratta di segnalare alla propria organizzazione tali situazioni, con tutti i rischi che ne possono conseguire per il segnalante. Da qui le norme di tutela e di protezione dell\u2019anonimato dettate dal Dlgs. 24\/2023. Antecedentemente ad esso, nel settore pubblico la regolamentazione del whistleblowing era garantita dall\u2019art. 54-bis del Dlgs. 165\/2001, che disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il dipendente pubblico, nel caso di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all\u2019ANAC o all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, di condotte illecite da lui apprese.<br \/>\nEcco, \u00e8 anche quest\u2019ultima fattispecie, ovvero l\u2019introduzione del principio che ci si debba avvalere anche del sospetto e della delazione, in aggiunta al gi\u00e0 presente affastellamento di procedure, adempimenti e controlli burocratici, a dover rattristare e spingere a trovare una soluzione a quella che deve essere riconosciuta e indicata come <strong>carenza di cultura<\/strong>, non tanto del valore dei controlli in s\u00e9, quanto di cultura di appartenenza alla comunit\u00e0 sociale, al rispetto delle norme che si comprendono come giuste in quanto non solo accettate perch\u00e9 imposte, e cui \u00e8 obbligatorio conformarsi, ma perch\u00e9 condivise nei principi in quanto attinenti ai comportamenti convinti delle persone-cittadini.<\/p>\n<p>Va riconosciuto che ad oggi di strada ne sia stata fatta parecchia, e da ultimo il PNRR, soprattutto negli anni pi\u00f9 recenti, ha dato un forte contributo e ulteriore impulso all\u2019opera di ammodernamento, semplificazione e trasparenza nella PA. In tutte queste norme, autorit\u00e0, strutture e adempimenti, occorre continuare a indicare, e infine trovare, bench\u00e9 affatto semplice, la via per introdurre un vero spirito di compliance anche nella Pubblica Amministrazione, allo scopo di promuovere e diffondere nei controlli una cultura di legalit\u00e0 che sia funzionale al monitoraggio dei processi, dalla fase di avvio al loro continuo svolgersi, per attuare una cultura di compliance che sia quella dell\u2019esatta applicazione della norma. L\u2019esatta applicazione che intendo \u00e8 certamente coerente e conseguente alla lettera del testo normativo, ma trae fondamento, nella sua interpretazione, dalla ragione di chi applica e controlla con l\u2019attenzione alle motivazioni che hanno determinato la disposizione, intendendola non come strumentale, bens\u00ec utile. E per esatta va quindi intesa la norma \u201cche rispettiamo perch\u00e9 la comprendiamo come parte dell\u2019equilibrio fra diritti, doveri, aspettative, aspirazioni, del nostro sia pur perfettibile contesto sociale\u201d: strumento di\u00a0controllo, quanto di\u00a0progresso.<\/p>\n<p>Per chi volesse esplorare altri punti di vista, segnalo i seguenti link:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.riskcompliance.it\/news\/piao-da-strumento-di-semplificazione-a-primo-passo-verso-la-compliance-integrata\/\">https:\/\/www.riskcompliance.it\/news\/piao-da-strumento-di-semplificazione-a-primo-passo-verso-la-compliance-integrata\/<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.riskcompliance.it\/news\/pa-e-whistleblowing-compliance-al-d-lgs-24-23-scenari-per-la-protezione-del-valore-pubblico-in-ambito-piao\/\">https:\/\/www.riskcompliance.it\/news\/pa-e-whistleblowing-compliance-al-d-lgs-24-23-scenari-per-la-protezione-del-valore-pubblico-in-ambito-piao\/<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.riskcompliance.it\/news\/societa-pubbliche-whistleblowing-e-compliance-al-d-lgs-24-23-impatti-sulla-prevenzione-della-corruzione\/\">https:\/\/www.riskcompliance.it\/news\/societa-pubbliche-whistleblowing-e-compliance-al-d-lgs-24-23-impatti-sulla-prevenzione-della-corruzione\/<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.riskcompliance.it\/news\/anticorruzione-e-compliance-in-italia-l-anac-e-davvero-uno-strumento-utile-per-lottare-contro-la-corruzione\/\">https:\/\/www.riskcompliance.it\/news\/anticorruzione-e-compliance-in-italia-l-anac-e-davvero-uno-strumento-utile-per-lottare-contro-la-corruzione\/<\/a><\/p>\n<p>nonch\u00e9, per qualche ulteriore approfondimento:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.istat.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Rapporto-Annuale-2024.pdf\">https:\/\/www.istat.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Rapporto-Annuale-2024.pdf<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.forumpa.it\/pa-digitale\/gestione-dei-rischi-e-attivita-di-compliance-tecnologie-a-supporto-dei-processi-nella-pa\/\">https:\/\/www.forumpa.it\/pa-digitale\/gestione-dei-rischi-e-attivita-di-compliance-tecnologie-a-supporto-dei-processi-nella-pa\/<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.forumpa.it\/riforma-pa\/piao-cose-il-piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-e-cosa-cambia-per-le-pubbliche-amministrazioni\/\">https:\/\/www.forumpa.it\/riforma-pa\/piao-cose-il-piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-e-cosa-cambia-per-le-pubbliche-amministrazioni\/<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.eticapa.it\/eticapa\/la-foresta-incantata-rapporto-cassese-del-1993-sulle-condizioni-delle-pubbliche-amministrazioni\/?cn-reloaded=1\">https:\/\/www.eticapa.it\/eticapa\/la-foresta-incantata-rapporto-cassese-del-1993-sulle-condizioni-delle-pubbliche-amministrazioni\/?cn-reloaded=1<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.anticorruzione.it\/documents\/91439\/0989feea-a03e-c66e-b6a6-547ba900ead0#:~:text=2%2C%20d.,svolto%20all'interno%20delle%20amministrazioni\">https:\/\/www.anticorruzione.it\/documents\/91439\/0989feea-a03e-c66e-b6a6-547ba900ead0#:~:text=2%2C%20d.,svolto%20all&#8217;interno%20delle%20amministrazioni<\/a>.<\/p>\n<p>e:<\/p>\n<p>AICOM (in collaborazione con Dexia Crediop), La compliance nella pubblica amministrazione. Semplificazione, trasparenza e controlli. Bancaria Editrice, 2013.<\/p>\n<p>AICOM e Compliance Lab, Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato. Edizioni Kappa, 2018.<\/p>\n<p>COMPLIANCE, di AAVV a cura di Alessandro Orlandi, Raffaele Torino e Enzo Maria Tripodi, Giuffr\u00e8, 2022, in particolare: Parte III La Trasparenza, Sezione I, Trasparenza, Informazione e Partecipazione; Parte IV L\u2019anticorruzione, Sezione I, L\u2019ambito Pubblico.<\/p>\n<p>COMPLIANCE, Il Futuro \u00e8 Oggi, di Gennaro Giancarlo Troiso, PM edizioni, 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Scrivere di Compliance nella Pubblica Amministrazione (PA) potrebbe apparire secondo i punti di vista poco realistico, piuttosto ottimista, o semplicemente non facile (e personalmente opto per quest\u2019ultima soluzione).\u00a0 Pur riconoscendo che il termine Compliance sia ormai abbastanza diffuso nel mondo degli studi e delle imprese, a beneficio di chi possa non essere edotto, e della&#8230;<\/p>","protected":false},"author":19,"featured_media":1720,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kad_post_transparent":"default","_kad_post_title":"default","_kad_post_layout":"default","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"default","_kad_post_vertical_padding":"default","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-1719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1719"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1719\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1721,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1719\/revisions\/1721"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1720"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}