{"id":1780,"date":"2025-07-09T08:45:31","date_gmt":"2025-07-09T06:45:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hermescse.eu\/?p=1780"},"modified":"2025-07-09T08:45:31","modified_gmt":"2025-07-09T06:45:31","slug":"giustizia-e-pnrr-rischio-restituzione-fondi-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/giustizia-e-pnrr-rischio-restituzione-fondi-ue\/","title":{"rendered":"Giustizia e PNRR \u2013 rischio restituzione fondi UE"},"content":{"rendered":"<p>Torna in primissimo piano l\u2019annosa questione dei tempi -lunghi, anzi: lunghissimi- della giustizia italiana.<\/p>\n<p>L\u2019Italia, secondo l\u2019ultimo articolo sul tema (su \u201cLa Repubblica\u201d, del 6 luglio 2025), \u00e8 in ritardo sul raggiungimento degli standard europei, e, soprattutto, \u00e8 lontana dal raggiungimento della quota di abbattimento (dei giudizi pi\u00f9 datati), secondo il Disposition Time pattuito in sede europea.<br \/>\nIl Ministro Nordio \u00e8 dunque alla ricerca di soluzioni, e, nell\u2019immediato, sembra orientato, secondo l\u2019articolo di La Repubblica, alla ricerca di giudici che possano scrivere almeno duecentomila sentenze (dato riportato dal quotidiano citato in apertura), e, quindi, definire altrettanti giudizi pendenti.<br \/>\nQuesto dato -duecentomila sentenze- andrebbe scomposto, tenendo distinti i provvedimenti \u201critardatari\u201d per ogni singolo grado di giudizio, e ci\u00f2 perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 demandata a ogni singolo magistrato, e nella quale rientra anche la stesura della sentenza (come atto finale del giudizio), \u00e8 diversa per ciascun grado di giudizio, e richiede tempi di lavorazione che incidono sul quantitativo di provvedimenti finali che ogni giudice pu\u00f2 ragionevolmente emettere.<\/p>\n<h5><span style=\"color: #003366;\"><strong><u>Con riferimento al settore civile<\/u> (solo apparentemente di minor impatto sociale):<\/strong><\/span><\/h5>\n<ul>\n<li><strong>Nei giudizi di primo grado<\/strong>, anche quando si svolgono -ove possibile- con la trattazione cartolare (ovvero: con note scritte in luogo dell\u2019udienza in presenza e della trattazione orale), i giudici devono gestire la fase istruttoria (ovvero, in via esemplificativa, valutare: se sentire i testimoni, e su quali punti; se nominare periti d\u2019ufficio per la valutazione di aspetti prettamente tecnici); \u00a0in ogni caso, devono valutare il contenuto degli scritti difensivi e dei documenti depositati dalle parti in causa, e solo in esito a questa fase (istruttoria) possono \u201ctrattenere la causa in decisione\u201d e, come atto finale, scrivere la sentenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sempre sui giudici di primo grado, inoltre, grava l\u2019ulteriore attivit\u00e0 di gestione dei procedimenti <em>ante causam<\/em> (per esempio: cautelari, o di accertamento tecnico preventivo) e dei procedimenti \u201cmonitori\u201d, che danno luogo -in presenza dei presupposti di legge- all\u2019emissione di un \u201cdecreto ingiuntivo\u201d.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>In secondo grado<\/strong>, la fase istruttoria \u00e8 raramente espletata, per le caratteristiche proprie del giudizio di appello; in questo grado di giudizio, infatti, la Corte di Appello esamina e si pronuncia solo sulle censure proposte dalla parte che instaura l\u2019appello, e, almeno in teoria, i tempi potrebbero essere pi\u00f9 veloci.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ove richiesto, i giudici di appello devono comunque occuparsi delle istanze di sospensione dell\u2019esecutoriet\u00e0 (<em>ex lege<\/em>) delle sentenze di primo grado, con il procedimento previsto dall\u2019art. 283 del codice di procedura civile.<br \/>\nSpetta sempre al giudice dell\u2019appello, infine, la decisione &#8211;<em>ex<\/em> art. 373 c.p.c.- sull\u2019istanza di sospensione dell\u2019esecutoriet\u00e0 della sentenza di appello, se impugnata in Cassazione.<br \/>\nVa sottolineata, a proposito della giurisdizione di merito in grado di appello, l\u2019attivit\u00e0 di supporto (per lo smaltimento dell\u2019arretrato rilevato nel 2012-2013) espletata dai giudici ausiliari di appello, di cui si dir\u00e0 in appresso.<\/p>\n<ul>\n<li>Nei <strong>giudizi \u201cdi Cassazione\u201d<\/strong>, l\u2019accesso \u00e8 rigorosamente limitato dalla corretta esposizione\/censura dei vizi (della sentenza di appello) denunciabili, secondo quanto previsto dall\u2019art. 360 del codice di procedura civile, senza che ci\u00f2 abbia particolarmente inciso, negli anni, sull\u2019accumulo di arretrato da decidere.<\/li>\n<\/ul>\n<h5><span style=\"color: #003366;\"><strong>Dunque, occorrono giudici!, soprattutto per poter velocizzare il primo grado dei giudizi.<\/strong><\/span><\/h5>\n<p>Questa necessit\u00e0, ormai cronica, \u00e8 stata pi\u00f9 volte oggetto di provvedimenti legislativi, che hanno introdotto la figura della magistratura onoraria, reclutata al fine di supportare le esigenze del settore giustizia (grazie all\u2019attivit\u00e0 demandata a dipendenti statali o avvocati, con requisiti di anzianit\u00e0 e professionalit\u00e0 individuati dai singoli provvedimenti), senza tuttavia prevedere una contrattualizzazione stabile di tali figure.<\/p>\n<p>Una particolare figura di magistrato onorario \u00e8 stata istituita con il D.L. n. 69\/2013, che ha previsto -e introdotto nella magistratura onoraria- la figura del \u201cgiudice ausiliario di Corte di Appello\u201d.<br \/>\nNell\u2019ambito del quadro complessivo della magistratura onoraria, la figura del <strong>giudice ausiliario di corte di appello <\/strong>\u00e8 stata introdotta con il precipuo fine di fronteggiare l\u2019arretrato (decisionale) delle Corti di Appello.<br \/>\nA seguito delle operazioni successive al Bando (pubblicato nella G.U. del 9.9.2014, IV^ serie speciale), sono stati nominati di circa quattrocento giudici ausiliari (reperiti tra le fila degli avvocati, dei professori universitari, altri magistrati onorari o dei magistrati togati o notai, in pensione da non pi\u00f9 tre anni), distribuiti nelle varie Corti di Appello e assegnatari -previo positivo espletamento di un periodo di tirocinio- di un proprio ruolo, composto da cause pronte per la decisione-redazione della sentenza.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 41\/2021, tuttavia, la Consulta ha dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 di tale figura (per contrasto con quanto disposto dall\u2019art. 106, comma 2, Cost., secondo cui i giudici onorari possono essere nominati solo per le funzioni attribuite ai giudici singoli), stabilendone la (loro) tollerabilit\u00e0 -in presenza di riconosciute esigenze temporanee ed eccezionali, di pari valore costituzionale- sino all\u2019adozione della riforma della magistratura onoraria e, comunque, con il limite finale del mese di ottobre 2025 (come previsto dall\u2019art. 32 del D. Lgs. n. 116\/2017).<\/p>\n<h5><span style=\"color: #003366;\"><strong>Gli attuali giudici ausiliari ancora in servizio, pertanto e nonostante la professionalit\u00e0 acquisita, sono ormai al capolinea della loro attivit\u00e0.<\/strong><\/span><\/h5>\n<p>Ci\u00f2 premesso, e osservato che la ricerca di giudici, da parte del Ministro, sembra essere maggiormente orientata verso il reperimento di giudici in pensione, o verso il reclutamento di giovani (magistrati) tirocinanti, nonch\u00e9 alla richiesta di \u201critorno in campo\u201d dei magistrati assegnati al Massimario della Cassazione, non pu\u00f2 non osservarsi l\u2019opportunit\u00e0 che, in questa fase critica, venga preso in considerazione il possibile apporto dei giudici ausiliari di corte di appello -nominati a seguito del D.L. 69\/2013- ancora in servizio (o dimessi da non pi\u00f9 di tre anni e comunque dopo il completamento, con giudizio annuale positivo, del primo quinquennio di servizio), che potrebbero essere assegnati presso le sedi di primo grado (anche per quanto riguarda gli uffici del Giudice di Pace, ormai quasi paralizzati dall\u2019enorme quantit\u00e0 di giudizi pendenti), per la redazione delle sentenze (delle cause pi\u00f9 datate), consentendo cos\u00ec ai giudici di primo grado la possibilit\u00e0 di dedicare pi\u00f9 tempo alla gestione (e alla definizione) dei processi in corso.<\/p>\n<p>Tale previsione di incarico agli (ormai prossimi) ex giudici ausiliari di corte di appello, peraltro, laddove strettamente collegata al raggiungimento di obiettivi prefissati (di tempo e di produttivit\u00e0) e con previsione di una remunerazione adeguata e commisurata al loro impegno, potrebbe anche essere svincolata dagli obblighi di stabilit\u00e0 previsti dagli standard europei, stante la temporaneit\u00e0 dell\u2019incarico (la questione della stabilizzazione, infatti, \u00e8 stata sollevata a fronte della plurima reiterazione degli incarichi).<br \/>\nIn ogni caso, si osserva che il costo per detto incarico temporaneo o, in alternativa, l\u2019eventuale stabilizzazione degli attuali giudici ausiliari di Corte di Appello, trattandosi di poche centinaia di soggetti (peraltro gi\u00e0 qualificati, e dunque con possibilit\u00e0 di essere immediatamente operativi, senza necessit\u00e0 di attendere al tirocinio previsto dal D. Lgs. 116\/2017) andrebbe valutata in confronto al costo che l\u2019Italia potrebbe essere tenuta a sostenere nel caso del mancato raggiungimento degli obiettivi del Disposition Time.<\/p>\n<p>In relazione alla stabilizzazione, va infatti segnalato che, a seguito della procedura di infrazione (n. 2016\/4081) da parte della Commissione europea, l\u2019Italia ha collegato alla manovra di bilancio 2024-2026 la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari (che per decenni hanno svolto le loro funzioni in stato di \u201cprecariato\u201d, senza alcuna delle tutele riconosciute ai lavoratori in generale e ai magistrati professionali in particolare), tra i quali, tuttavia, non risulta compresa la figura dei giudici ausiliari di corte di appello (figura \u201cinedita\u201d, secondo la definizione utilizzata dalla Corte Costituzionale, nel panorama delle figure della \u201cmagistratura onoraria\u201d).<br \/>\nPer le figure \u201cclassiche\u201d della magistratura onoraria, con circolare del 31.3.2023, il Ministero della Giustizia ha disciplinato un regime transitorio, diversificato a seconda dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio e del tipo di rapporto (in esclusiva o meno).<\/p>\n<p>A detta circolare \u00e8 seguita l\u2019emanazione della L. 51\/2025 (che ha modificato il D. Lgs. 116\/2017), che, in sintesi, ha riorganizzato la procedura di accesso e di conferimento di funzioni per la magistratura onoraria, destinata alla giurisdizione presso gli uffici del \u201cgiudice di pace\u201d e presso gli \u201cuffici per il processo\u201d presso i Tribunali della Repubblica, con possibilit\u00e0 di assegnazione della trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale. Il In merito a quanto sopra esposto, Il Centro Studi Europeo chieder\u00e0 di essere ascoltato in audizione informale presso le Commissioni permanenti del Parlamento.<\/p>\n<p>Gabriela Napoli<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Torna in primissimo piano l\u2019annosa questione dei tempi -lunghi, anzi: lunghissimi- della giustizia italiana. L\u2019Italia, secondo l\u2019ultimo articolo sul tema (su \u201cLa Repubblica\u201d, del 6 luglio 2025), \u00e8 in ritardo sul raggiungimento degli standard europei, e, soprattutto, \u00e8 lontana dal raggiungimento della quota di abbattimento (dei giudizi pi\u00f9 datati), secondo il Disposition Time pattuito in&#8230;<\/p>","protected":false},"author":19,"featured_media":1781,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kad_post_transparent":"default","_kad_post_title":"default","_kad_post_layout":"default","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"default","_kad_post_vertical_padding":"default","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-1780","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1780"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1780\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1782,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1780\/revisions\/1782"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1781"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}