{"id":542,"date":"2024-03-08T17:16:45","date_gmt":"2024-03-08T16:16:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hermescse.eu\/?p=542"},"modified":"2025-02-19T17:15:25","modified_gmt":"2025-02-19T16:15:25","slug":"golden-power-il-potere-d-oro-dei-governi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/golden-power-il-potere-d-oro-dei-governi\/","title":{"rendered":"Golden Power: il \u201cpotere d\u2019oro\u201d dei governi"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2501\">Con il decreto Legge n\u00b0 21 del 15 marzo 2012, il Governo Italiano ha voluto riscrivere, in modo organico , le materie dei <strong><em>poteri speciali<\/em><\/strong> che lo stesso pu\u00f2 esercitare, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea, per salvaguardare gli assetti proprietari delle societ\u00e0 operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2502\">Per <strong><em>poteri speciali<\/em><\/strong>, si intendono, tra gli altri, la facolt\u00e0 di dettare specifiche condizioni all&#8217;acquisito di partecipazioni, di porre il veto all&#8217;adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all&#8217;acquisto di partecipazioni. L&#8217;obiettivo del provvedimento \u00e8 di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della &#8220;<em>golden share&#8221;<\/em> e &#8220;<em>action sp\u00e9cifique&#8221;<\/em> \u2013 previsti rispettivamente nell&#8217;ordinamento inglese e francese &#8211; e che in passato era gi\u00e0 stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2503\">Per mezzo del decreto-legge sono stati ridefiniti inoltre, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l&#8217;ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali. Si tratta, in particolare, di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonch\u00e9 di taluni ambiti di attivit\u00e0 definiti di rilevanza strategica nei settori dell&#8217;energia, dei trasporti e delle comunicazioni.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2504\">Per definire i criteri di compatibilit\u00e0 comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato una apposita Comunicazione, con la quale ha affermato che l&#8217;esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed \u00e8 ammesso se si fonda su &#8220;criteri obiettivi, stabili e resi pubblici&#8221; e se \u00e8 giustificato da &#8220;motivi imperiosi di interesse generale&#8221;. Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanit\u00e0 pubblica purch\u00e9, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2505\">Nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o con riguardo ai movimenti di capitali, le deroghe ammesse non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, n\u00e9 una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. In ogni caso, secondo quanto indicato dalla Commissione, la definizione dei poteri speciali deve rispettare il principio di proporzionalit\u00e0, vale a dire deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell&#8217;obiettivo perseguito. Gli indirizzi contenuti nella predetta Comunicazione hanno costituito la base per l&#8217;avvio da parte della Commissione delle procedure di infrazione nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 332\/1994, recanti la disciplina generale dei poteri speciali. Procedure di infrazione in materia di golden share hanno riguardato anche il Portogallo, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Germania.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2506\">La principale differenza con la normativa precedente si rinviene nell&#8217;ambito operativo della nuova disciplina (articolo 1), che consente l&#8217;esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le societ\u00e0, pubbliche o private, che svolgono attivit\u00e0 considerate di rilevanza strategica, e non pi\u00f9 soltanto rispetto alle societ\u00e0 privatizzate o in mano pubblica. Per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ul class=\"wp-block-list\">\r\n<li>individuazione di attivit\u00e0 di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>individuazione della tipologia di atti o operazioni infragruppo esclusi dall&#8217;ambito operativo della nuova disciplina;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>concreto esercizio dei poteri speciali;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>individuazione di ulteriori disposizioni attuative.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2508\">Le norme fissano puntualmente il requisito per l&#8217;esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa: la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L&#8217;esecutivo pu\u00f2 imporre specifiche condizioni all&#8217;acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza, porre il veto all&#8217;adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario e opporsi all&#8217;acquisto di partecipazioni, ove l&#8217;acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2509\">Con il D.P.C.M. n\u00b0 253 del 30 novembre 2012, sono state individuate le attivit\u00e0 di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale al fine dell&#8217;esercizio dei poteri speciali e gli atti\/operazioni infragruppo esclusi dall&#8217;ambito operativo della nuova disciplina. Con D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129 \u00e8 stata prevista una modifica al citato D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253, per far rientrare, ai fini dell&#8217;esercizio dei poteri speciali di cui all&#8217;articolo 1 del D.L. n. 21 del 2012, negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell&#8217;accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultra larga. Tale modifica sembrava consentire l&#8217;applicazione anche a tali settori delle norme &#8211; pi\u00f9 stringenti &#8211; previste per i comparti della difesa e della sicurezza nazionale. I due D.P.C.M. sono stati abrogati dal D.P.R. n. 108 del 2014 (si veda oltre).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2510\">Il D.P.C.M. n\u00b0 35 del 20 marzo 2014, n. 35 ha invece\u00a0 individuato le procedure per l&#8217;attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2511\">Con il D.P.R. n\u00b0 108 del 6 giugno 2014, \u00e8 stato adottato il Regolamento per l&#8217;individuazione delle attivit\u00e0 di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Si \u00e8 provveduto, pertanto, a riunire in un unico regolamento le norme che individuano le attivit\u00e0 di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivit\u00e0 strategiche chiave, di competenza sia del Ministero dell&#8217;interno, sia del Ministero della difesa, procedendo contestualmente all&#8217;abrogazione del citato D.P.C.M.\u00a0 n. 253 del 2012, come modificato dal D.P.C.M. n. 129 del 2013.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2512\"><strong>I poteri speciali nei comparti energia, trasporti e comunicazioni<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2513\">Con disposizioni simili a quelle previste per il comparto sicurezza e difesa (articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012), alla disciplina secondaria &#8211; attraverso regolamenti (anzich\u00e9 DPCM) da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti &#8211; sono affidate le seguenti funzioni:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ul class=\"wp-block-list\">\r\n<li>individuazione degli asset strategici nel settore dell&#8217;energia, dei trasporti e delle comunicazioni;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>esercizio dei poteri speciali;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2515\">I poteri speciali esercitabili nel settore dell&#8217;energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilit\u00e0 di far valere il veto dell&#8217;esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all&#8217;efficacia dell&#8217;acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all&#8217;UE in societ\u00e0 che detengono attivi &#8220;strategici&#8221; e, in casi eccezionali, opporsi all&#8217;acquisto stesso. Le norme, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalit\u00e0 di esercizio, ripropongono \u2013 con alcune differenze &#8211; la disciplina prevista dall&#8217;articolo 1 in relazione alle societ\u00e0 operanti nel comparto difesa e sicurezza, secondo quanto segnalato di seguito.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2516\">Gli obblighi di notifica sono estesi alle delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell&#8217;oggetto sociale, lo scioglimento della societ\u00e0, la modifica di clausole statutarie riguardanti l&#8217;introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso azionario. Il veto alle delibere, atti o operazioni pu\u00f2 essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa \u2013 nazionale ed europea &#8211; di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuit\u00e0 degli approvvigionamenti, ivi compresi le reti e gli impianti necessari ad assicurare l&#8217;approvvigionamento minimo e l&#8217;operativit\u00e0 dei servizi pubblici essenziali. Nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell&#8217;acquisto si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l&#8217;acquirente ha stipulato patti parasociali. Anche per le violazioni di cui al presente articolo \u00e8 prevista la sanzione della nullit\u00e0 degli atti.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2517\">Sui regolamenti di attuazione \u00e8 previsto un parere rinforzato del Parlamento: qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un&#8217;apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento pu\u00f2 essere comunque adottato.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2518\">I due regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2014 e sono entrati in vigore il 7 giugno 2014. Si tratta del D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 \u00a0 contenente il &#8220;Regolamento per l&#8217;individuazione degli attivi di rilevanza strategica&#8221; e del D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 \u00a0 contenente il &#8220;Regolamento per l&#8217;individuazione delle procedure per l&#8217;attivazione dei poteri speciali&#8221;.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2519\"><strong><em>Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 148 del 2017<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2520\">Sulla disciplina del 2012 il legislatore \u00e8 successivamente intervenuto (articolo 14 del decreto-legge n. 148 del 2016), in particolare:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\">\r\n<li>prevedendo una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all&#8217;esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>estendendo l&#8217;esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell&#8217;energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della cd. alta intensit\u00e0 tecnologica;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>individuando un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell&#8217;esercizio dei poteri speciali, con riferimento a quelle operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE di societ\u00e0 che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l&#8217;acquisto di partecipazioni determini l&#8217;insediamento stabile dell&#8217;acquirente. In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuit\u00e0 degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l&#8217;ordine pubblico;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>chiarendo che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, salva la possibilit\u00e0 di pagamento in misura ridotta.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2522\">Le norme cos\u00ec introdotte si applicano solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2523\"><strong>Altri poteri speciali<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2524\">In via generale occorre ricordare che, oltre alla disciplina della golden share, altri interventi normativi hanno perseguito &#8211; con diverse modalit\u00e0 \u2013 scopi analoghi di tutela delle societ\u00e0 operanti in settori giudicati strategici per l&#8217;economia nazionale.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2525\">In particolare, ulteriori diritti speciali in capo all&#8217;azionista pubblico sono stati previsti nella disciplina codicistica delle societ\u00e0, nonch\u00e9, successivamente, nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha introdotto nell&#8217;ordinamento italiano la cd. poison pill (pillola avvelenata) che consente, in caso di offerta pubblica di acquisto ostile riguardante societ\u00e0 partecipate dalla mano pubblica, di deliberare un aumento di capitale, grazie al quale l&#8217;azionista pubblico potrebbe accrescere la propria quota di partecipazione vanificando il tentativo di scalata non concordata. Nella medesima logica di salvaguardia delle societ\u00e0 d&#8217;interesse nazionale, s&#8217;innesta, da ultimo, l&#8217;articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, che ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti ad assumere partecipazioni in societ\u00e0 di rilevante interesse nazionale, in termini di strategicit\u00e0 del settore di operativit\u00e0, di livelli occupazionali, di entit\u00e0 di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. In particolare, sono state definite &#8220;di rilevante interesse nazionale&#8221; le societ\u00e0 di capitali operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell&#8217;energia, delle assicurazioni e dell&#8217;intermediazione finanziaria, della ricerca e dell&#8217;innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2526\">Ed \u00e8 proprio in ambito telecomunicazioni che il sistema del golden power ha acquisito, di recente, nuova notoriet\u00e0, in occasione dell\u2019applicazione della disciplina ad opera del neocostituito governo Conte II sulle reti del 5G. Dal 2012 ad oggi, la disciplina riguardante le modalit\u00e0 di individuazione delle aree d\u2019intervento, le modalit\u00e0 d\u2019azione del consiglio dei Ministri e le conseguenze delle sue mosse ha conosciuto uno sviluppo importante col Dpcm 6 agosto 2014, messo in campo dal governo Renzi, che ha garantito una pi\u00f9 corposa definizione del perimetro di pertinenza della misura.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2527\">Nello 2017 il governo Gentiloni utilizz\u00f2 il golden power per fermare l\u2019azione di Vincent Bollor\u00e9 e del suo colosso francese Vivendi nel campo delle tlc nazionali italiane, che avevano portato l\u2019arrembante finanziere transalpino a cercare di mettere le mani su Tim. Nel 2019 abbiamo avuto il gi\u00e0 citato intervento del governo Conte II, attraverso il suo primo atto ufficiale, sul terreno del 5G attraverso l\u2019esercizio del golden power per condizionare e supervisionare le relazioni di Linkem, Vodafone, Tim, Wind Tre e Fastweb con le cinesi Huawei e Zte.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2528\"><em>Il ruolo chiave dell&#8217;intelligence<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2529\">Il golden power \u00e8 diventato, come scrive l\u2019Agi, \u201cil pulsante di stop\u201d nelle mani del governo, ed \u00e8 uno strumento che acquisir\u00e0 sempre maggior valore mano a mano che aumenter\u00e0 l\u2019interesse strategico per il sistema-Paese Italia, principalmente ad opera delle aziende di Paesi extra-Ue e extra-Nato come, ad esempio, la Cina. Risulta vitale per l\u2019Italia, tutelarsi ed evitare di essere schiacciati tra l\u2019incudine della silenziosa infiltrazione del Dragone, ed il martello dell\u2019inevitabile rappresaglia economica e politica degli alleati, Usa innanzitutto.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2530\">Il golden power \u00e8 dunque da vedere non come un limite o condizionamento all\u2019attivit\u00e0 di impresa, ma come un vero e proprio strumento di garanzia dell\u2019economia nazionale. Su questo vegliano come guardiani, i servizi di sicurezza e intelligence, autori di un\u2019ampia campagna di sensibilizzazione sul tema, culminata in una recente pubblicazione del Dis, il Dipartimento per le informazioni di sicurezza. \u201cTutto il supporto dei servizi segreti all\u2019azione del governo non \u00e8 teso a convincerlo nelle scelte e neanche orientarlo\u201d scrive al suo interno Alessandro Pansa, ex capo della polizia e del Dis, \u201cma a suggerire percorsi da intraprendere per rendere quanto pi\u00f9 informato e consapevole il decisore politico che operer\u00e0 poi le sue scelte che sottendono a strategie di cui l\u2019intelligenza \u00e8 destinataria e non originatrice\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2531\">La competizione internazionale si fa sempre pi\u00f9 decisa e complessa, e al governo servono strumenti di tutela che sappiano imporre, nei momenti cruciali, il ruolo della politica su quello dei mercati. E il golden power va proprio in questa direzione.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.licdn.com\/dms\/image\/D4D12AQFNd84KqsmhRw\/article-inline_image-shrink_1500_2232\/0\/1709832953121?e=1718841600&amp;v=beta&amp;t=n-cJ0sabACsk9NlnbQ6MfaNNr7H8du6oPVP-m050sjI\" alt=\"\" \/><\/figure>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2533\"><strong><em>Golden Power rafforzato per 5G e Cloud. Tutte le modifiche alle norme sui poteri speciali introdotte con il decreto Ucraina a marzo 2022<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2534\">Golden Power \u00e8 cos\u00ec rafforzato per quanto riguarda 5G e Cloud, con quest\u2019ultimo che per la prima volta assurge a infrastruttura critica per la sicurezza nazionale. Lo prevede il \u201cDecreto Ucraina\u201d (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) varato dal governo lo scorso venerd\u00ec 18 marzo (si veda qui il comunicato stampa)<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2535\">Nel dettaglio, spiega la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, \u201csi interviene per rafforzare la disciplina del controllo degli investimenti stranieri in Italia, finalizzata all\u2019esercizio dei poteri speciali spettanti al Governo (c.d. \u201cgolden power\u201d), alla luce dell\u2019accresciuta strategicit\u00e0 di alcuni settori e della necessit\u00e0 di potenziare le strutture amministrative coinvolte\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ul class=\"wp-block-list\">\r\n<li>Tra le misure introdotte, si segnalano le seguenti: nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, le operazioni oggetto di notifica comprenderanno anche quelle che hanno per effetto modifiche alla titolarit\u00e0 o alla disponibilit\u00e0 degli attivi, similmente a quanto avviene oggi per gli altri settori;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>\u00e8 introdotta, per l\u2019impresa acquirente e per l\u2019impresa target, la notifica congiunta dell\u2019operazione, in modo da evitare una notifica da parte dell\u2019impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell\u2019impresa target una volta rinnovati gli organi sociali;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>sono stabilizzate, quanto al termine di efficacia che verrebbe meno il 31 dicembre 2022, alcune previsioni relative sia all\u2019obbligo di notifica delle acquisizioni di minoranza da parte di operatori extra-UE, sia all\u2019obbligo di notifica delle acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-UE;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>\u00e8 rivista la disciplina dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologica 5G e cloud (art. 28 della bozza di Decreto)<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>saranno individuate misure di semplificazione delle modalit\u00e0 di notifica delle operazioni, dei termini e delle procedure relativi all\u2019istruttoria, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali;<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2537\">saranno altres\u00ec individuate le modalit\u00e0 di presentazione di una pre-notifica delle operazioni al fine di ricevere una preliminare valutazione circa l\u2019effettiva applicabilit\u00e0 della disciplina in materia di golden power e l\u2019autorizzabilit\u00e0 dell\u2019operazione.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2538\">Con l\u2019art. 29 della bozza di Decreto \u00e8 stato inoltre previsto un rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza e in particolare si prevede la sostituzione di tecnologie russe. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, queste procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate. Le procedure di acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2539\">Il Decreto Liquidit\u00e0 varato in piena prima fase della pandemia (si veda altro articolo di BeBeez) aveva ampliato temporaneamente in maniera orizzontale i settori oggetto del controllo governativo, ma anche in maniera verticale, includendo anche aziende non quotate e di qualunque dimensione, sempre all\u2019interno di un elenco preciso di settori classificati come strategici, ha poi ampliato il perimetro del golden power, estendendo i poteri di veto e interdizione del governo a tutti i settori strategici individuati nell\u2019art. 4 comma 1 del Regolamento UE 2019\/452, cio\u00e8 quelli: assicurativo, del credito, della finanza, dell\u2019acqua, della salute, della cybersicurezza, delle nano- e bio-tecnologie, delle comunicazioni e dei media, del trattamento o archiviazione di dati, delle infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, delle strutture sensibili. degli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l\u2019utilizzo di tali infrastrutture. Non solo. In sede di conversione in legge, nel Decreto Liquidit\u00e0 era stato specificato che devono intendersi compresi nel settore finanziario, i settori creditizio e assicurativo e nel settore sanitario, la produzione, l\u2019importazione e la distribuzione all\u2019ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2540\">I concetti contenuti nel Decreto Liquidit\u00e0 erano stati poi ulteriormente precisati nel DCPM del 30 dicembre 2020. Mentre tutte le misure temporanee in questione sono state nel frattempo estese sino a fine 2022.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2541\">Come la gestione della pandemia, anche la sicurezza nazionale deve uscire da una logica emergenziale. La riorganizzazione della struttura di Palazzo Chigi preposta al golden power che persegue proprio questo obiettivo. Secondo l\u2019agenzia americana Reuters,e fonti del governo a breve il Governo emenera un Dpcm a firma\u00a0 del Premier\u00a0Mario Draghi\u00a0per dar via ad una specifica Direzione generale per la vigilanza delle imprese e degli asset strategici.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2542\">La nuova struttura avr\u00e0 due funzioni. Da una parte l\u2019esame delle notifiche, dall\u2019altra l\u2019attivit\u00e0 di analisi strategica dei movimenti di mercato che hanno un potenziale impatto sulla sicurezza nazionale. L\u2019idea parte da lontano e pi\u00f9 precisamente dal 2018.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2543\">Negli ultimi anni infatti le notifiche delle aziende al governo hanno visto un\u2019impennata. Il record nel 2021 con 496 segnalazioni, rispetto alle 341 dell\u2019anno precedente. Un\u2019enorme mole di lavoro per i tecnici di Palazzo Chigi. Dovuta anche e soprattutto all\u2019allargamento del golden power alla rete 5G, inserito nel \u201cdecreto Brexit\u201d del marzo 2019 (art. 1-bis) e recepito dal \u201cdecreto cyber\u201d (105\/2019) con cui si \u00e8 dato vita al perimetro cyber nell\u2019autunno dello stesso anno. Lo scudo a tutela degli asset strategici \u00e8 stato poi ampliato durante il primo anno di pandemia, in risposta alla direttiva Ue sugli investimenti esteri e di nuovo, <a href=\"https:\/\/formiche.net\/2022\/03\/draghi-golden-power-5g\/\">due settimane fa<\/a>, dal governo Draghi nel \u201cDecreto Ucraina\u201d per il 5G e il Cloud.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2544\">Di qui l\u2019esigenza di una riorganizzazione della struttura. La ratio \u00e8 evitare un\u2019analisi caso per caso e unire al controllo delle notifiche una strategia industriale coerente, con un confronto preventivo con le imprese. Per questo, tra le altre novit\u00e0, sar\u00e0 introdotto l\u2019istituto della \u201cpre-notifica\u201d. Le aziende dovranno cio\u00e8 avvisare il governo prima che una modifica dell\u2019assetto societario o un\u2019operazione di M&amp;A rientrante nei settori coperti dal golden power vada in porto.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2545\">Un sistema che pu\u00f2 aiutare ad alleggerire le procedure evitando un intervento solo ex-post di Palazzo Chigi che \u2013 \u00e8 il caso di un\u2019azienda quotata in borsa \u2013 pu\u00f2 avere dure conseguenze. Ma avr\u00e0 anche un doppio effetto benefico. Da una parte ridurr\u00e0 la mole spropositata di notifiche inutili che ogni anno le aziende prese dall\u2019incertezza inviano al governo.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2546\">Dall\u2019altra diminuiranno i casi in cui la notifica, dovuta, non viene inviata. \u00c8 successo nella <a href=\"https:\/\/formiche.net\/2021\/03\/alpi-aviation-shopping-cinese\/\">vicenda Alpi Aviation<\/a>, l\u2019azienda italiana produttrice di droni che non ha notificato alla Presidenza del Consiglio la vendita, avvenuta nel 2018, del 75% delle quote a una societ\u00e0 di Hong Kong controllata a sua volta da due gruppi statuali cinesi, <a href=\"https:\/\/formiche.net\/2022\/03\/draghi-annulla-vendita-alpi-aviation\/\">annullata poi con un decreto<\/a> del governo.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2547\">Il modello di riferimento guarda oltreoceano al\u00a0triage, il sistema seguito dal comitato di controllo degli investimenti esteri americano, il Cfius, che prevede una continua interlocuzione del governo federale con le aziende e d\u00e0 alle autorit\u00e0 un\u2019immagine pi\u00f9 chiara di quali operazioni siano state notificate e quali no.\u00a0\u201cL\u2019istituzione di una Direzione generale va nella giusta direzione perch\u00e9 permette di affrontare la tutela degli asset sensibili con una visione pi\u00f9 strategica di quanto non si faccia ora\u201d,\u00a0spiega a <a href=\"http:\/\/formiche.net\/\">Formiche.net<\/a> Giacomo Vigna, gi\u00e0 componente del gruppo di coordinamento a Palazzo Chigi e consulente economico dell\u2019allora Sottosegretario di Stato Giorgetti. \u201cQuesto pu\u00f2 accadere se la nascente DG sapr\u00e0 coordinarsi nel merito degli aspetti riguardanti la politica industriale, energetica ed economica in senso molto ampio. Il coordinamento dovr\u00e0 avvenire sia con le istituzioni ad oggi coinvolte che con le autorit\u00e0 amministrative di settore che la legge gi\u00e0 prevede possano e debbano cooperare con il Governo perch\u00e9 il Golden power funzioni\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2548\">Con la nuova direzione generale si completa un lungo percorso di riassetto e rafforzamento dell\u2019apparato preposto alla tutela degli asset strategici. Tra le altre facolt\u00e0, grazie a una modifica alla normativa del giugno del 2019, i tecnici di Chigi possono oggi chiedere informazioni ad agenzie o enti pubblici senza che possa loro essere opposto il segreto istruttorio.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2549\">Rimangono tuttavia dubbi da chiarire sull\u2019ultimo intervento del governo per rafforzare i poteri speciali.\u00a0Come la previsione dell\u2019obbligo in capo alle aziende di presentare ai tecnici del governo un \u201cpiano annuale degli acquisti\u201d. Un passaggio controverso perch\u00e9, fanno notare gli addetti ai lavori, a differenza delle Pa, che dispongono di un budget annuale predeterminato, le aziende si trovano spesso e volentieri a dover cambiare il piano acquisti per esigenze di mercato. Vale tanto pi\u00f9 per il settore Ict \u2013 ad esempio i fornitori e operatori della rete 5G \u2013 che fanno i conti con tecnologie mutevoli e devono stare al passo con l\u2019innovazione.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2550\"><strong><em>Qui di seguito si segnalano i due articoli pi\u00f9 rilevanti, il 27 e 28.<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2551\"><strong>ART. 27<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2552\"><em>(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\">\r\n<li>L\u2019articolo 1-bis\u00a0del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2554\">\u201c<em>Art. 1-bis<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2555\"><em>Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi 1. Ai fini dell\u2019esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attivit\u00e0\u0300 di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ulteriori beni, rapporti, attivit\u00e0\u0300 e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia\u00a0cloud, possono essere individuati con uno o pi\u00f9 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, il Ministro dell\u2019interno, il Ministro della difesa, il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro per l\u2019innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l\u2019Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all\u2019articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che \u00e8 reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\">\r\n<li><em>Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivit\u00e0 di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensit\u00e0 tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensit\u00e0 tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivit\u00e0 di cui al comma 1; un\u2019informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalit\u00e0 di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonch\u00e9 dell\u2019esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un\u2019informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell\u2019esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, ovvero con diverso decreto adottato con il medesimo procedimento, possono altres\u00ec essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalit\u00e0 con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attivit\u00e0 escluse dall\u2019obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell\u2019operazione.<\/em><\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li><em>La notifica di cui di cui al comma 2 \u00e8 trasmessa annualmente, prima di procedere all\u2019attuazione del piano, salva la possibilit\u00e0 di aggiornarlo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, \u00e8 approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne \u00e8 negata l\u2019approvazione con l\u2019esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l\u2019efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gi\u00e0 adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se \u00e8 necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilit\u00e0, che potrebbero compromettere l\u2019integrit\u00e0 e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma pu\u00f2 essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessit\u00e0. Se nel corso dell\u2019istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine \u00e8 sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni \u00e8 sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle\u00a0 informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.<\/em><\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\">\r\n<li><em>I poteri speciali sono esercitati nella forma dell\u2019imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ci\u00f2 sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilit\u00e0 che potrebbero compromettere l\u2019integrit\u00e0 e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall\u2019Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell\u2019obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell\u2019esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalit\u00e0 e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l\u2019eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.<\/em><\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li><em>Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l\u2019esecuzione di contratti o accordi, successivi all\u2019entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l\u2019approvazione del piano, il Governo pu\u00f2 ingiungere all\u2019impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all\u2019esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo pu\u00f2 altres\u00ec ingiungere all\u2019impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell\u2019adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione pu\u00f2 essere applicata per il ritardo nell\u2019adempimento dell\u2019ingiunzione di cui al primo periodo del presente comma. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri pu\u00f2 avviare d\u2019ufficio il procedimento ai fini dell\u2019eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell\u2019obbligo di notifica.<\/em><\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li><em>Per l\u2019esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l\u2019esercizio dei poteri speciali \u00e8 composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell\u2019economia e delle finanze, del Ministero dell\u2019interno, del Ministero della difesa, del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, dal Ministro per l\u2019innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonch\u00e9 dai rappresentanti dell\u2019Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l\u2019Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell\u2019interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all\u2019esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensit\u00e0 tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivit\u00e0 di cui al comma 1 nonch\u00e9 ad altri possibili fattori di vulnerabilit\u00e0 che potrebbero compromettere l\u2019integrit\u00e0 e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.<\/em><\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\">\r\n<li><em>Le attivit\u00e0 di monitoraggio, tese alla verifica dell\u2019osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell\u2019adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o pi\u00f9 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per l\u2019innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l\u2019innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell\u2019Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attivit\u00e0 di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l\u2019Agenzia per la cybersicurezza nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell\u2019interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attivit\u00e0 di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicit\u00e0 indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attivit\u00e0 esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformit\u00e0 della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altres\u00ec, una relazione periodica semestrale sulle attivit\u00e0 in corso. \u00c8 fatta salva la possibilit\u00e0 per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensit\u00e0 tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivit\u00e0 di cui al comma 1 nonch\u00e9 ad altri possibili fattori di vulnerabilit\u00e0 che potrebbero compromettere l\u2019integrit\u00e0 e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L\u2019inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo \u00e8 segnalata al gruppo di coordinamento dell\u2019esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale pu\u00f2 proporre al Consiglio dei ministri l\u2019applicazione delle sanzioni previste dal comma 7, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attivit\u00e0 funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivit\u00e0 di cui al comma 1.<\/em><\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li><em>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6 del presente articolo, anche in deroga all\u2019articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalit\u00e0 di notifica, dei termini e delle procedure relativi all\u2019istruttoria ai fini dell\u2019eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.\u201d<\/em><\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2559\">In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell\u2019articolo 1-bis, del citato decreto- legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo, include altres\u00ec l\u2019informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G gi\u00e0 autorizzati. Ferma l\u2019efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gi\u00e0 adottati ai sensi dell\u2019articolo 1-bis\u00a0del decreto legge n. 21 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame \u00e8 effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 5 dell\u2019art. 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2560\">Dalla data di entrata in vigore del presente articolo \u00e8 abrogato l\u2019articolo 16, comma 10, del decreto- legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2021 n. 109.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2561\">CAPO II Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e degli approvvigionamenti<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2562\"><strong>ART. 28<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2563\">(Rafforzamento della disciplina cyber)<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\">\r\n<li>Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica\u00a0legate alla Federazione Russa\u00a0non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>Le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all\u2019acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell\u2019ambito di tali strumenti, ai sensi dell\u2019articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5, secondo, terzo e quarto periodo del medesimo articolo 63.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell\u2019Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed \u201cendpoint detection and response\u201d (EDR);<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>b) \u201cweb application firewall\u201d (WAF); Dall\u2019attuazione dei commi 1 e 2 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l\u2019azione di responsabilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 5. Agli oneri derivanti dall\u2019attuazione del presente articolo, pari ad euro _________, si provvede mediante corrispondente riduzione \u2026\u2026. 6. Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. All\u2019articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole \u201cfattore di rischio o alla sua mitigazione,\u201d sono inserite le seguenti: \u201cin deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell\u2019ordinamento giuridico e\u201d e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: \u201cLaddove nei provvedimenti di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all\u2019interruzione, gli stessi provvedimenti devono contenere l\u2019indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. I provvedimenti di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimit\u00e0 di cui all\u2019articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.\u201d.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n<li>Al fine di consentire il pi\u00f9 rapido avvio delle attivit\u00e0 strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all\u2019articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente comma: \u201c8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all\u2019Agenzia stessa, possono prevedere una durata massima di 4 anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma \u00e8 data comunicazione al COPASIR nell\u2019ambito della relazione di cui all\u2019articolo 14, comma 2.\u201d.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2565\">Infine si ricorda che a febbraio 2022 Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (<strong>Copasir<\/strong>), nella sua\u00a0 Relazione annuale al Parlamento sull\u2019attivit\u00e0 svolta dal primo gennaio 2021 al 9 febbraio 2022, ha caldeggiato l\u2019ipotesi che la normativa sul Golden Power possa essere estesa anche alla fase di due diligence, preliminare quindi al momento effettivo dell\u2019acquisizione di una societ\u00e0 italiana ritenuta strategica da parte di un investitore estero del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell\u2019esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalit\u00e0\u0300 e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l\u2019eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2566\">Si parla inoltre di \u201cRafforzamento della disciplina cyber\u201d e si fa esplicita menzione delle \u201caziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa\u201d che \u201cnon siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate, in conseguenza della crisi in Ucraina\u201d. Il riferimento <a href=\"https:\/\/formiche.net\/2022\/03\/kaspersky-allarme-cyber\/\">all\u2019antivirus Kaspersky<\/a> \u00e8 chiaro, e si ordina alle amministrazioni che usano software russo di procedere \u201ctempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2567\">Nelle ultime settimane si sono intensificate le offensive, rivendicati dal collettivo filorusso Killnet, di attacchi hacker verso siti Istituzionali e non italiani.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2568\">I problemi pi\u00f9 gravi riguardano la Polizia di Stato, il Ministero della Difesa, la Farnesina e il Csm. Aperta un\u2019inchiesta dai Pm antiterrorismo di Roma. Per l\u2019Autorit\u00e0 Delegata, il Sottosegretario Franco Gabrielli: \u201cDobbiamo prepararci per una escalation\u201d<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2569\">L&#8217;attacco hacker simultaneo ha preso di mira una cinquantina di indirizzi istituzionali italiani, la conferma dell\u2019offensiva \u00e8 arrivata anche dalle strutture di difesa del nostro Paese, a iniziare dall\u2019ACN e dalla Polizia Postale, che sono impegnate a minimizzare la portata dei danni e a neutralizzare l\u2019offensiva. Secondo quanto scritto dal gruppo di hacker l\u2019attacco avrebbe riguardato siti come quello del Consiglio Superiore della Magistratura, del ministero degli esteri e dell\u2019agenzia delle dogane.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2570\">Diventi quindi assolutamente prioritario anche per il Gruppo di Coordinamento per l\u2019esercizio dei poteri speciali, (di cui all\u2019articolo 3 del Dpcm 6\/8\/2014) del <em>Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio<\/em>, rafforzare le verifiche nei confronti di quegli Operatori Economici esteri, ancorch\u00e9 sotto embargo, che procedono ad acquisizioni di aziende italiane o parte di esse, che detengono asset strategici non solo per la sicurezza nazionale ma anche per il semplice rischio di infiltrazioni nel sistema pubblico e privato della comunit\u00e0 nazionale.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Prima di desiderare fortemente una cosa bisogna verificare quanto sia felice chi la possiede\u201d (F. La Rochefoucauld)<\/em><\/strong><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"ember2573\"><em>Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dello Sviluppo Economico; Dipartimento Politiche Europee; Knosso\u00ae; <\/em><a href=\"http:\/\/formiche.net\/\"><em>Formiche.Net<\/em><\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo di <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/biagino-costanzo-32107612\/\">Biagino Costanzo<\/a> | Centro Studi Europeo | Steering Committee, <em>WG on<\/em> <em>Governance &amp; Risk Management Strategy<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il decreto Legge n\u00b0 21 del 15 marzo 2012, il Governo Italiano ha voluto riscrivere, in modo organico , le materie dei poteri speciali che lo stesso pu\u00f2 esercitare, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea, per salvaguardare gli assetti proprietari delle societ\u00e0 operanti in settori reputati&#8230;<\/p>","protected":false},"author":19,"featured_media":1507,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kad_post_transparent":"default","_kad_post_title":"default","_kad_post_layout":"default","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"default","_kad_post_vertical_padding":"default","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-542","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/542","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=542"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/542\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1508,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/542\/revisions\/1508"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=542"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=542"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hermescse.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=542"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}