Attività extra professionale non autorizzata: configurazione di Danno erariale

Premessa

Nel contesto della Pubblica Amministrazione, tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare precisi obblighi di esclusività e trasparenza. Qualsiasi attività lavorativa svolta al di fuori del servizio, se non preventivamente autorizzata, può dar luogo a responsabilità amministrativa – contabile per danno erariale. L’articolo 53 comma 7, del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. In assenza di tale autorizzazione, i compensi percepiti indebitamente devono essere recuperati all’amministrazione anche in maniera forzosa.

Il Fatto

È stato accertato che un dipendente pubblico ha svolto, in modo continuativo e retribuito, un’attività extra-professionale non autorizzata retribuita senza la necessaria autorizzazione dell’Ente di appartenenza, in contrasto con il principio di esclusività previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001. L’attività esterna è stata esercitata durante il periodo di impiego nella P.A., in sovrapposizione con l’orario d’ufficio, compromettendo l’efficienza e la regolarità del servizio, determinando un danno erariale quantificabile nelle somme indebitamente percepite.

Configurazione del Danno Erariale

L’attività non autorizzata ha causato un danno erariale indiretto, configurabile in due forme:
1. Danno da mancata prestazione lavorativa: il tempo sottratto al servizio ha
determinato una retribuzione indebitamente percepita.
2. Danno all’immagine dell’Ente: l’infedeltà e il conflitto d’interesse hanno minato il
rapporto fiduciario tra dipendente e amministrazione.

Profili di Responsabilità

Secondo la giurisprudenza contabile, il danno erariale è aggravato dall’intenzionalità della condotta, dal dolo o dalla colpa grave. Il dipendente risponde per il danno patrimoniale e, in caso di esercizio reiterato, per la violazione dei doveri fondamentali d’ufficio.
La Corte dei Conti ha più volte ribadito che lo svolgimento di attività non autorizzate da parte di dipendenti pubblici configura una responsabilità amministrativa per danno erariale. In particolare, la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza n.142/2020, ha affermato che la mancata autorizzazione e il conseguente omesso versamento dei compensi percepiti costituiscono un’ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa a carattere risarcitorio. [1]
Analogamente, la Sezione centrale della Corte dei Conti, nella sentenza n.554/2009, ha sottolineato che la violazione dell’obbligo di esclusività e l’omesso versamento dei compensi percepiti per attività non autorizzate determinano un danno erariale, indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio per l’amministrazione. [2]

Conclusione

Lo svolgimento di attività extra-professionali non autorizzate da parte di dipendenti pubblici non solo viola norme deontologiche e contrattuali, ma rappresenta una violazione delle norme sull’incompatibilità e sull’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, configurando una responsabilità amministrativa per danno erariale che cagiona una lesione diretta o indiretta al patrimonio pubblico. È pertanto fondamentale che le Amministrazioni vigilino sul rispetto di tali obblighi e adottino le necessarie misure per prevenire e sanzionare tali comportamenti illeciti e se necessario, chiedere l’avvio delle azioni di responsabilità da parte della Corte dei Conti.

Citazioni

1.aranagenzia.it: www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-
dei-conti/11199-sezione-giurisdizionale-lombardia-sentenza-n-1422020-pubblico-
impiego-attivita-extra-lavorative-non-autorizzate-danno-erariale-html
2.diritto.it:www.diritto.it/corte-dei-conti-sez-centrale-sentenza-n-5542009-
responsabilita-dipendente-pubblico-per-attivita-extraistituzionale-non-autorizzata

Gaetano Rizzuto

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